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COMUNICATO - RADON ED INTERVENTI EDILIZI DI CUI AL DPR 380/2001 CHE COINVOLGONO L’ATTACCO A TERRA ALL’INTERNO DELLE UNITÀ ABITATIVE (Regione Lombardia - ATS)

Il comma 3 dell'art. 66-sexiesdecies della Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 recita: "Gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l’attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell’esposizione al gas radon in ambienti chiusi."

Pertanto, non si dispone l'obbligo di incaricare l’esperto di risanamento radon, di cui all’all.2 punto 2 del D.lgs.101/2020, per la progettazione e realizzazione delle misure preventive che coinvolgono l'attacco a terra. È sufficiente che tali interventi siano seguiti da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale pertinente agli interventi edilizi (architetto, ingegnere, geometra).

Il tecnico con abilitazione professionale incaricato della progettazione delle opere edili deve progettare e realizzare l’intervento applicando i criteri costruttivi necessari a prevenire l'ingresso del gas radon in ambienti chiusi.